Statuto

1. L'Ordine può accettare al proprio interno solo coloro che, in piena coscienza, senza coercizione o intenti fraudolenti, condividono i principi e i fini ultimi dell'Ordine stesso, espressi in questo Statuto. In cambio della fedeltà richiesta, a ciascun Membro, anche se posto al livello più basso della gerarchia, sarà dato tutto l'appoggio morale e materiale possibile.

2. Per la natura stessa dell'Ordine, gli Aspiranti membri devono necessariamente essere seguaci del bene: nessun Aspirante di diverso allineamento verrà preso in considerazione. Tuttavia, qualora un seguace del male dovesse ravvedersi e presentare una richiesta di ammissione, il suo caso sarà equamente valutato, e potrebbe ottenere una possibilità di dimostrare la propria buona fede; in merito deciderà il Gran Maestro.

3. Analogamente a quando stabilito al punto precedente, non potranno entrare a fare parte dell'Ordine coloro che avranno in precedenza compiuto azioni che altrove [punto 8] vengono indicate come indegne di un Membro titolare. Tuttavia anche in questo caso potrebbe essere presa in considerazione la concessione di una possibilità di redenzione; in merito deciderà il Gran Maestro.

4. Tutti i Membri, in considerazione di quanto esposto ai punti precedenti, sono esortati a valutare l'eventuale idoneità di potenziali Aspiranti e Postulanti, ed a segnalarli ai propri superiori: senza autorizzazione di questi ultimi, tuttavia, non potranno promettere l'accettazione nell'Ordine, nè rivelare informazioni classificate come riservate, a rischio di incorrere nel reato di tradimento.

5. Potranno essere ammessi come Membri tutti coloro che risponderanno ai requisiti richiesti, indipendentemente dall'esperienza o dall'attività da essi esercitata; essi, nel fornire il proprio curriculum al Gran Maestro indicheranno una preferenza in merito all'attività da svolgere in seno all'Ordine, consigliati in questo dai propri superiori.

6. All'atto del giuramento all'Aspirante non sarà imposta alcuna tassa fissa. Tuttavia, per provvedere alla propria missione, nonchè alle necessità materiali dei Membri, l'Ordine deve compiere un notevole sforzo a livello economico: sarà quindi sollecitata un'offerta libera da parte di ciascuno, a seconda delle proprie possibilità; oltre a ciò, i Membri dovranno, nel corso della propria carriera, contribuire quando richiesto alle spese affrontate dalla comunità.

7. L'esistenza all'interno dell'Ordine di una suddivisione gerarchica per gradi e per categorie vuole riflettere la differente esperienza, e le conseguenti responsabilità, dei Membri. Tuttavia questi ultimi, una volta pienamente ammessi, sono parimenti tenuti al rispetto della Regola e godono di pari dignità, quale che sia la loro funzione o il loro passato.

8. I rapporti reciproci fra i Membri devono essere improntati al massimo rispetto e collaborazione; le controversie interne vanno evitate, ma, nel caso si verificassero, andranno risolte nella maniera più pacifica possibile, anche ricorrendo eventualmente alla consulenza dei propri superiori. Qualora non si giungesse ad un accordo, il superiore si porrà come mediatore, ed emetterà una sentenza, contro la quale si potrà ricorrere presso il Concilio dei Cavalieri. I casi di estrema gravità saranno giudicati direttamente dal Concilio dei Cavalieri [vedi punto 11].

9. Ogni nuovo membro, quale che sia la propria esperienza, verrà inizialmente iscritto nei ranghi più bassi della scala gerarchica. Gli appartenenti ai ranghi inferiori non possono fregiarsi del titolo di cavaliere, che viene loro conferito solo dopo un'attenta valutazione, con modalità da decidersi di caso in caso. Il passaggio da un grado ad uno superiore è frutto esclusivamente di una decisione del Gran Maestro, che non terrà conto solo dell'esperienza accumulata dal Membro stesso, ma anche della fedeltà, dell'iniziativa e del coraggio dimostrati, nonchè degli eventuali consigli dei Fratelli anziani.

10. L'Ordine non può tollerare che i propri membri commettano azioni contrarie alla legalità o, più in particolare, allo spirito che anima l'Ordine stesso, come furti, insulti, aggressioni, prevaricazione dei più deboli: ogni errore verrà direttamente punito, proporzionalmente alla sua gravità, dai superiori del membro riconosciuto colpevole; la punizione dovrà essere comunque finalizzata a correggere un atteggiamento errato, e non a danneggiare chi ha sbagliato. In casi particolarmente gravi, o qualora il reato considerato sia l'omicidio o il tradimento, il Concilio dei Cavalieri si riserverà l'esclusiva giurisdizione sul caso [ vedi punto 11]. Tuttavia, nel caso il tradimento sia avvenuto sul campo di battaglia, o in situazione di emergenza, il superiore del colpevole avrà il diritto di eseguire sul posto una condanna a morte, salvo poi giustificare il proprio operato di fronte al Concilio dei Cavalieri.

11. Il Concilio dei Cavalieri è l'organo investito del potere giurisdizionale più alto all'interno dell'Ordine, ed è l'unico a poter comminare la pena di morte [per il tradimento sul campo di battaglia vedi punto 9]; ad esso sono sottoposti tutti i membri, ma può ascoltare appelli anche da parte di terzi estranei, qualora richiesto. Presiede il Concilio, il Gran Maestro, o un suo delegato. Potrà votare chiunque a partire dal rango di Novizio, per questioni di estrema delicatezza il voto verrà diminuito solamente a ranghi Scudiero e superiori, il voto del Gran Maestro vale doppio. Le parti in causa avranno diritto ad essere ascoltate, e dovranno sottomettersi alla decisione della Concilio: non esiste possibilità di appello. Qualunque offesa al Concilio verrà punita; il ricorso alla violenza provocherà un'immediata esecuzione del colpevole.

12. Il Giuramento di un Cavaliere è fatto avanti agli Dei ed avanti a testimoni, pertanto è a vita. Chiunque abbandoni l'Ordine pertanto è considerato un traditore, ma vi è la possibilità in casi eccezionali di farsi sciogliere dal Giuramento, rassegnando le dimissioni al Gran Maestro e presentando serie motivazioni. Tale decisione deve essere attentamente ponderata, poiché il Membro dimissionario non godrà più del diritto all'assistenza immediata da parte degli altri Membri, e verrà privato dell'uniforme, così come di qualunque oggetto particolare di cui abbia ricevuto la custodia; tuttavia egli non verrà annoverato fra i nemici dell'Ordine, a meno che le sue dimissioni non possano configurarsi come tradimento: in questo caso sarà giudicato dal Concilio dei Cavalieri [vedi punto 11].